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giovedì 15 aprile 2021

Lite fra il Comune di Seminara e il Duca di Bagnara. Sentenza della Suprema Commissione Feudale del 5 aprile 1810. - Vers. 0.2 del 15.4.2021.

 Vers. 0.2 del 16.4.2021.

SUPREMA COMMISSIONE FEUDALE

Sentenza N° 19 del 5 Aprile 1810.

 

T

ra il Comune di Seminara in Provincia di Calabria Ulteriore, patrocinato dal signor Giovanni Franco;

E il Duca di Bagnara, patrocinato dal signor Francesco Santangelo.

Sul rapporto del signor Giudice Pedicini.

 

Il principe di Cariati nel 1594 vendè il feudo di Seminara al conte di Sinopoli pel prezzo di ducati 100  mila.

 

L’Università di Seminara domandò in forza della Prammatica tra l’anno della vendita di esser preferita, ed ebbe accordata la prelazione, ma per eseguire dovè gravarsi di debiti, per la dismissione dei quali ottenne la facoltà di alienare i corpi acquistati.

 

Uno de’ corpi compresi nell’acquisto era il territorio denominato Covala. Fu dunque questo coll’autorità di un Commissario per nome Giulio Cesare Gavadi colle subaste, e precedente parlamento de’ cittadini venduto a Carlo Ruffo Duca di Bagnara pel prezzo di ducati 950, che nell’istromento si dissero pagati ad Omellini creditore dell’Università per mezzo del Banco di Ogliatti. Il contratto però non fu roborato di Regio Assenso, che nel 1618, e la registrazione dello stesso non fu fatta che nel 1624.

 

Nel dì 4 Settembre del 1597 l’Università dimandò innanzi al presidente di Camera Sorgente, Delegato dalla medesima, la rivoca della vendita per motivo di lesione, dicendo che l’erano stati offerti ducati 2000.

 

Il Delegato ordinò l’apprezzo del fondo, ed il Duca di Bagnara oppose le migliorazioni che vi avea fatte. L’apprezzo fu fatto, ma irregolarmente senza nota de’ sospetti, ed essendosi destinati quattro periti locali, se ne adoperarono soli tre. Il Duca di Bagnara lo attaccò di nullità, ma il Commissario della causa ne ordinò la revisione, ed il Duca tornò a replicare che doveva dichiararsi nullo.

 

In questo stato il Principe di Scilla produsse istanza per la compra del fondo, ed offrì di pagarlo ducati 2000; ma poi non insistè per l’accettazione dell’offerta, e l’Università quantunque avesse continuato ad insistere, perché si dichiarasse nulla la vendita fatta, nondimeno non ottenne giammai la dimandata provvidenza. Fu messa poi la causa in silenzio, e vi stette fino al 1730, quando fu ripigliata ad istanza dell’Università, e nel 1731 ebbe impartito termine ordinario, ed abbenchè questo si fosse compilato, pure neanche fu deciso.

 

Quindi per esecuzione di decretazione dell’abolita Real Camera di Santa Chiara furono trasmessi gli atti al S.C., ove l’Università propose formalmente la dimanda per la reintegra in forza della Prammatica 18 de Adm. Univ. Il Duca di Bagnara all’opposto cercò di dimostrare la nullità ed erroneità del citato apprezzo, ed esibì due rilevj di tempi non molto lontani alla vendita, da’0 quali appariva, che la rendita del fondo non era che di ducati 5***.

 

Nel 1764 l’Università con istromento rivocò la vendita fatta per mancanza di assenso, il che fece per la costituzione Constitutionem Divae Memoriae, mentre si trattava di corpo feudale, a cui era anche annessa una certa giurisdizione bajulare; ma poi non andò oltre la causa, e nel 179* si fece passare all’abolita Giunta di corrispondenza, e non essendo stat neppure da questa decisa, è passata alla Commissione.

 

Considerando la Commissione medesima, che all’Università non potea negarsi la dimandata reintegra in forza della citata Prammatica.

 

Considerando che la vendita fu nulla per difetto di solenni.

 

Considerando che per ordine non si può interloquire sulla restituzione dei frutti dimandata dall’Università, se contemporaneamente non s’interloquisce sulla restituzione del prezzo, sulla quale non può interloquirsi se non si esibisce la partita de’ ducati 950 del Banco Ogliatti pagati a’ creditori Omellini.

 

Intese le parti e il Regio Procurator Generale, diffinitivamente decide.

 

Dichiara nulla la vendita del fondo Covala fatts dall’Università al Duca di Bagnara Carlo Ruffo nel 1594, e perciò sia l’Università medesima reintegrata nel possesso del fondo medesimo. Si riserba la Commissione di provvedere sulla restituzione de’ frutti pretesa dall’Università, e sulla restituzione del prezzo pretesa dal Duca di Bagnara, esibita la partita del pagamento de’ ducati 950, che nell’istromento di vendita si dice fatto pel Banco Ogliatti ai signori Omellini.

 

 

 

(fine testo sentenza)

 

 

 

 

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